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ASD e regime fiscale agevolato: dalla Cassazione indicazioni sull’onere della prova

Venerdì 28/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Il riconoscimento del regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non può essere valutato sulla base della sola regolarità formale dello statuto, ma deve tener conto anche dell'attività concretamente svolta dall'associazione.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’ordinanza n. 22829 del 7 luglio 2026.

La pronuncia trae origine da una verifica fiscale nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, nel corso della quale era emersa, accanto alle attività sportive e ricreative, una significativa attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Secondo l’Amministrazione finanziaria, gli incassi, i prezzi praticati e le modalità di gestione evidenziavano un’attività commerciale non meramente accessoria o strumentale alle finalità associative.

La Corte ha ritenuto fondate le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio e non aveva verificato se l’attività commerciale fosse effettivamente strumentale agli scopi istituzionali dell’associazione.

Il principio della Cassazione



La Cassazione ribadisce che, in caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche attraverso presunzioni, la mancanza dei requisiti richiesti, in relazione all’esercizio di un’attività integralmente o prevalentemente commerciale oppure comunque svolta in violazione dell’atto costitutivo, dello statuto o del principio di democraticità.

All’associazione compete, invece, dimostrare il pieno possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione, non soltanto sotto il profilo formale, ma anche nella concreta realtà dell’attività quotidianamente svolta.

La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassato la decisione impugnata e disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione della vicenda.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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