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CCNL Turismo, dal 1° ottobre nuove regole su orario, ferie e malattia

Mercoledì 30/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore le modifiche al CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Alberghi, introdotte dall’accordo integrativo e modificativo sottoscritto da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal. L’intesa interviene su diversi istituti normativi ed economici, dall’orario di lavoro alla malattia, fino alla retribuzione e agli scatti di anzianità.

Orario di lavoro, ROL e ferie



La nuova disciplina dell’orario di lavoro conferma una durata normale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giornate e mezzo. Per gli stabilimenti balneari è prevista una disciplina specifica, con 40 ore settimanali per il personale impiegatizio e 44 per quello non impiegatizio, distribuite su sei giorni.

L’accordo disciplina inoltre l’orario multiperiodale, che può arrivare a 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane nell’anno, e la flessibilità, per la quale è prevista una maggiorazione del 25% sulle ore non recuperate nei termini stabiliti. Vengono regolamentati anche il lavoro a turni e i riposi compensativi per i lavoratori stagionali.

Il monte annuo dei ROL è fissato in 72 ore, che salgono a 76 per gli addetti agli stabilimenti balneari. La maturazione è progressiva in relazione all’anzianità: nei primi due anni spettano le 32 ore annue relative alle ex festività; tra i due e i quattro anni si aggiungono 36 ore, 38 per gli stabilimenti balneari; dopo i quattro anni si raggiunge il monte ore completo. Le ferie sono invece fissate in 26 giorni annui, calcolati sulla base di una settimana lavorativa di sei giornate.

Tra le novità rientrano anche nuove disposizioni dedicate a permessi e congedi, con l'obiettivo di favorire una maggiore conciliazione tra vita privata e lavoro.

Retribuzione, prova e malattia



L’accordo aggiorna le tabelle retributive introducendo nuove decorrenze degli incrementi e modifica la disciplina degli scatti di anzianità, che vengono riconosciuti in misura differenziata in base al livello, fino a un massimo di sei scatti con cadenza quadriennale.

Viene inoltre introdotta l’indennità di vacanza contrattuale, dovuta in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza. L’indennità, parametrata al tasso di inflazione dell’anno precedente, ha carattere provvisorio e viene riassorbita dagli aumenti previsti dal successivo rinnovo.

Modificata anche la disciplina del periodo di prova, con una durata variabile da 10 giorni per il personale degli stabilimenti balneari fino a 180 giorni per i Quadri. Il lavoratore riassunto entro due anni nella stessa qualifica e presso la stessa azienda è esonerato da un nuovo periodo di prova se lo aveva già superato.

Infine, per la malattia il periodo di comporto viene fissato in 180 giorni per anno solare. L’accordo conferma inoltre l’integrazione a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni di carenza e il mantenimento della normale retribuzione in caso di malattia superiore a cinque giorni.

Fonte: https://www.conflavoro.it
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