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Con la dichiarazione integrativa cambio d'uso del credito solo da rimborso a compensazioneVenerdì 24/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 147 del 16 luglio 2026, ribadisce un principio ferreo: la dichiarazione integrativa serve a correggere errori, non a cambiare idea per mere valutazioni di convenienza. Unica eccezione consentita dalla norma: il passaggio dalla richiesta di rimborso all'utilizzo in compensazione. Di fronte a scelte dichiarative rivelatesi a posteriori meno convenienti, i contribuenti non possono utilizzare liberamente lo strumento della dichiarazione integrativa per rimescolare le carte. È questa, in sintesi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella Risposta n. 147 del 16 luglio 2026, che traccia un confine netto tra gli errori materiali e i "ripensamenti" sulle modalità di fruizione dei crediti. La vicenda sottoposta all'Amministrazione Finanziaria ha come protagonista una società consolidante. Dal modello Consolidato nazionale e mondiale (periodo d'imposta 2023) era emerso un corposo credito Ires. La società, con una prima dichiarazione integrativa, aveva destinato una quota di questo credito alla cessione infragruppo (ex art. 43-ter del Dpr 602/1973) e la restante parte a rimborso. A distanza di tempo, la società chiedeva di poter presentare una nuova integrativa per cambiare la destinazione della quota residua: non più a rimborso, ma ulteriore credito da cedere all'interno del gruppo. L'Agenzia ha respinto la soluzione prospettata dalla società contribuente, facendo perno su una lettura rigorosa dell'articolo 2 del Dpr n. 322/1998:
L’Agenzia precisa che questa deroga non è suscettibile di interpretazione estensiva: la norma parla chiaro, permettendo il passaggio verso la compensazione, ma senza menzionare in alcun modo la cessione del credito.
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