Dati incongruenti in dichiarazione: ok all’iscrizione a ruolo senza preavviso
Martedì 13/05/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Cassazione conferma che, in caso di incongruenze nei dati dichiarati, l’Agenzia delle Entrate può agire senza avviso preventivo, applicando gli articoli 36-bis e 54-bis del d.P.R.
Con l'Ordinanza n. 39331/2021 la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile ha ribadito un principio ormai consolidato in materia tributaria, chiarendo i limiti e le condizioni in cui l’Agenzia delle Entrate può procedere all’iscrizione a ruolo di maggiori imposte senza necessità di un previo avviso al contribuente.
In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, ha chiarito la Cassazione, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero.
Fonte:
https://www.cortedicassazione.it
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