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Definizione agevolata liti tributarie: inclusi i dinieghi di credito d’imposta secondo la CassazioneMercoledì 08/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21278 del 23 giugno 2026, torna a chiarire l’ambito applicativo della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D. lgs. n. 119/2018, affrontando il caso di un diniego di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La controversia trae origine dal diniego dell’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata di una lite relativa, tra l’altro, al disconoscimento di un credito d’imposta IRES. Secondo l’Ufficio, la natura dell’atto non consentiva l’accesso alla procedura agevolata, in quanto non direttamente riconducibile a una pretesa impositiva quantificata. La contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo che anche il diniego di un’agevolazione fiscale incide in modo diretto sulla posizione fiscale del contribuente, determinando un effetto equivalente a quello di un atto di accertamento. La decisione della Corte e il principio di dirittoLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata delle liti tributarie, ciò che rileva non è la forma dell’atto impugnato ma la sua effettiva incidenza sulla posizione fiscale del contribuente. In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno chiarito che anche il diniego di un’agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d’imposta, deve essere considerato un atto impositivo in senso sostanziale, poiché produce effetti equivalenti a quelli di un avviso di accertamento, determinando un maggior carico tributario. Su tali basi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale. Rientra in tale categoria e, pertanto, è definibile, anche l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria nega un'agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d'imposta, poiché tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento”. La Corte, accogliendo il ricorso della contribuente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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