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IRAP dividendi infra-UE o SEE: nuovo modello per rimborsi e compensazioni 2025

Lunedì 27/04/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuove regole per il recupero dell’IRAP sui dividendi esteri: l’Agenzia delle Entrate definisce modello, modalità e compensazione con vincolo al contributo straordinario.

Con Provvedimento del 22 aprile l'Agenzia Entrate, in recepimento delle indicazioni della Corte di giustizia UE e delle correlate modifiche normative interne, ha approvato il modello di istanza, con relative istruzioni, da utilizzare per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il 5%.
Con lo stesso provvedimento l'Agenzia definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.

Adeguamento alla direttiva “madri-figlie”
Le novità derivano dall’adeguamento alla direttiva “madri-figlie”, a seguito della sentenza del 1° agosto 2025 della Corte di giustizia dell’Unione europea, e comportano, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, l’esclusione dal valore della produzione netta e dalla base imponibile IRAP del 95% dei dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione provenienti da società residenti in Stati UE o SEE collaborativi.

Rimborsi per i periodi d’imposta precedenti e compensazione con vincolo al contributo straordinario
Per i periodi d’imposta precedenti, i contribuenti possono recuperare l’IRAP versata in eccesso presentando apposita istanza, purché non siano decorsi i termini per il rimborso. 
In alternativa, è prevista la possibilità di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione tramite modello F24; in tal caso, il provvedimento specifica che la quota rimborsabile può essere impiegata esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, commi da 68 a 73, della legge di bilancio 2026, secondo le regole generali sulla compensazione.
Sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati sulla quota IRAP a partire dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione del Modello.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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