Telefono e Fax
Tel: 0882-215023 Fax: 0882-215023
Un pessimista vede le difficoltà in ogni opportunità; un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà.  

L’imposta di successione si paga anche senza essere eredi?

Lunedì 09/06/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti


È vero che chi non accetta l’eredità di un parente o viene nominato erede per testamento può starsene tranquillo finché non accetta? 

Si può accettare l’eredità senza volerlo?

E se salta fuori un testamento che nomina un altro erede, dopo che ho accettato l’eredità, che cosa succede?

Se ne occupa una sentenza della cassazione pubblicata pochi giorni fa. 

E la risposta ai quesiti non è così scontata.



L’imposta di successione si paga anche senza essere eredi?
Cass. 27 maggio 2025, n. 14063

E’ noto, si diventa eredi, subentrando nel patrimonio del defunto, solo se si decide di accettarne l’eredità, con una dichiarazione espressa, mediante scrittura privata o atto pubblico (artt. 470 ss. c.c.), o tacitamente, comportandosi da eredi (art. 476 c.c.), ed anche senza volerlo, se si è nel possesso dei beni ereditari e non si rinuncia all’eredità entro tre mesi (art. 485 c. 2 c.c.).

E’ meno noto invece che, prima di questo momento, il soggetto individuato dalla legge o dal testamento (art. 457 c.c.) come mero chiamato all’eredità, si trova un “limbo” cui la legge ricollega diritti, volti a consentire la conservazione del patrimonio ereditario (art. 460 c.c.), ma anche doveri, come quello di presentare la dichiarazione di successione (art.28 c. 2 TUS) e … di pagare le relative imposte, rispondendone solidalmente, almeno entro il limite dei beni posseduti (art. 36 c. 3 TUS). Viene infatti fiscalmente equiparato all’erede, fino alla sua eventuale rinuncia all’eredità ( Art. 7 c. 4 TUS, art. 519 c.c.).

Il mero chiamato dunque, deve fornire all’ufficio gli estremi e la base imponibile per liquidare l’imposta di successione, e per le successioni aperte da quest’anno liquidarle e pagarle direttamente lui; se nell’asse ereditario poi ci sono beni immobili autoliquida, e paga contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria (art. 33 c. 1 TUS).

Un bell’impegno.

Se ne può liberare (art. 28 c. 5 TUS) solo se, prima che scada il termine per presentare la dichiarazione di successione (art. 31 TUS), rinuncia all'eredità o, non essendo nel possesso di beni ereditari, chiede la nomina di un curatore dell'eredità (art. 528, c. 1 c.c.).

La ratio della norma, cioè il motivo per cui è stata prevista, va individuata, ce lo ricorda la sentenza della Suprema Corte del 27 maggio 2025, n. 14063, nell’esigenza che l'amministrazione finanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato al pagamento del tributo, senza attendere gli esisti delle controversie eventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamati rispetto alla decisione di accettare o meno l'eredità devoluta (Cass. n. 19030/2018Cass. n. 22178/2020Cass. n. 11832/2022)in caso di rinuncia successiva del chiamato all'eredità”.

Quindi, chi è indicato dalle legge o dal testamento come erede, intanto deve pagare, almeno nel limite dei beni posseduti, poi si vedrà come finisce, e chiederà eventualmente il rimborso, che non giungerà, in questo caso, nemmeno “a babbo morto”. 

E deve pagare a prescindere dal fatto che abbia o meno accettato l’eredità.

Lo ribadisce la citata decisione della Cassazione del 27 maggio, che ha analizzato una vicenda particolare.

La “chiamata” all’eredità, operata dal primo testamento che nominava un erede, era poi stata “revocata” in seguito alla pubblicazione di altri testamenti, redatti successivamente dalla defunta, che ne nominavano altri.

L’agenzia chiedeva il pagamento al primo chiamato, perché "nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente” (art. 43 TUS). La Corte di primo grado le dava ragione, quella di secondo grado no.

La Cassazione condivide la premessa dell’Agenzia, ma non la reputa decisiva.

Conferma che “il presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione, non è la qualità di erede accettante l’eredità, bensì quella di chiamato all’eredità”, a prescindere dal fatto che l’abbia o meno accettata tacitamente, circostanza su cui si era inutilmente discusso nei due gradi di giudizio, e che in effetti sembrava piuttosto evidente, dato che aveva anche agito in giudizio per difendere la validità del “suo” testamento.

Conferma anche che il pagamento va fatto se “all'esito del giudizio, si determina il mutamento della devoluzione ereditaria, producendo ciò, a seconda dei casi, l'obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (art. 28, comma 6, dello stesso TUS)”, o il diritto al rimborso (art. 42, c.1, lettera e) TUS; Cass. n. 2484/2006), con la facoltà di surrogarsi all’Agenzia (art. 36 c. 3 TUS e art. 58 DPR 131/1986, TUR).

In questo caso però era pacifico che il “primo” testamento fosse stato revocato dagli altri, perché quello posteriore “annulla le disposizioni che sono con esso incompatibili” (art. 682 c.c.), anche quando non le revoca espressamente.

La Cassazione conclude che la presentazione della prima dichiarazione di successione, “correlata alla chiamata all'eredità divenuta tamquam non esset” (cioè come se non fosse mai esistita) “non fa sorgere ex se l'obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) né nelle ipotesi di rinuncia all'eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n. 868/2018; Cass. n. 5777/2023) né in quelle in cui il testatore abbia revocato […] le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio, ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, ne fa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell'apertura della successione - il valore di fatto giuridico (negoziale)”.

Cioè: quando un testamento viene pacificamente superato da uno successivo, “mancando una valida espressione della volontà testamentaria in favore del predetto (v. Cass. civ. n. 27161/2017)”, c’è poco da discutere, e non c’è bisogno di definire il giudizio eventualmente in corso. 

Vero che poi i successivi testamenti in favore di un terzo sono stati impugnati dal beneficiario del primo, ma ciò non fa rivivere la sua chiamata all’eredità. 

A meno che poi non passi in giudicato la sentenza gli dà ragione, e annulli i testamenti successivi. Allora sì, sarà necessario integrare le dichiarazioni (art. 28 TUS) e attivare i rimborsi dell’imposta eventualmente già versata (art 42, c 1, lett. e) da quelli chiamati con i successivi testamenti, poi annullati. 

D’altra parte quando il testamento è chiaro, ed è l’ultimo, non si può aspettare sempre una sentenza, qualcuno lo deve pure attuare.

All’università si studia che in claris non fit interpretatio, non occorrerebbe, cioè, interpretare ciò che appare evidente; il che, tuttavia, non è del tutto vero. 

Un’attività interpretativa è sempre necessaria, anche, e soprattutto, per attuare la volontà testamentaria, spesso espressa nell’olografo in modo atecnico; è ciò che quotidianamente fanno i notai, che provvedono a pubblicarlo, a formalizzare l’eventuale accettazione o rinuncia, a presentare la dichiarazione e liquidare le imposte, a consigliare e spesso a riconciliare i chiamati, a predisporre e attuare l’eventuale divisione del patrimonio ereditario.

E, come tutti gli altri professionisti, in particolare i commercialisti, gli avvocati e consulenti del lavoro, assumendosene la responsabilità, guidano i clienti in una scelta, consapevoli che l’agenzia delle entrate, o i giudici, potranno poi rivederle, e che vendere le certezze richieste dai clienti è impossibile, ma, con molto impegno, e un po’ di coraggio, ci si può avvicinare.
Le ultime news
Oggi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato dei vademecum per orientare i cittadini e gli operatori sui bonus...
 
Oggi
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l'apertura della piattaforma informatica...
 
Oggi
Il Decreto Correttivo-bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno, intervenendo con...
 
Oggi
Con Circolare n. 103 del 16 giugno l’Inps fornisce le indicazioni utili per le imprese agricole...
 
Oggi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a...
 
Ieri
Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per essere riammessi alla Definizione agevolata (“Rottamazione...
 
Ieri
Considerato che tale atto non è soggetto all’obbligo di registrazione, occorre fornire la...
 
Ieri
Tra le modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari il Decreto correttivo-bis (Dl...
 
Ieri
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 75 del 28 maggio 2025, registrato...
 
Ieri
Con la Legge di bilancio 2025 l'incentivo al posticipo del pensionamento, prima riservato solo ai beneficiari...
 
Mercoledì 18/06
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo...
 
Mercoledì 18/06
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno è stato pubblicato il Decreto n. 81 del 12 giugno...
 
Mercoledì 18/06
Il Decreto n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di...
 
Mercoledì 18/06
A comunicarlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia pubblicata sul sito internet...
 
Mercoledì 18/06
Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore dello spettacolo, al momento della presentazione della...
 
Martedì 17/06
Si è aperta il 16 giugno la possibilità di presentare la domanda di Indennità Straordinaria...
 
Martedì 17/06
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 12 giugno 2025, ha definitivamente approvato il decreto-legge...
 
Martedì 17/06
Definite le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie...
 
Lunedì 16/06
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove disposizioni in materia di credito d’imposta per...
 
Lunedì 16/06
L'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito al trattamento fiscale dei compensi...
 
Lunedì 16/06
Con Messaggio n. 1844 del 10 giugno l'Inps informa che che sono in elaborazione gli avvisi bonari riguardanti...
 
Lunedì 16/06
A seguito della riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento da...
 
Lunedì 16/06
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., il coniuge superstite ha diritto di abitazione sulla casa...
 
Lunedì 16/06
È scaduto il 30 aprile il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione...
 
Lunedì 16/06
Fino al prossimo 20 giugno si potranno annullare i 730 precompilati già spediti, laddove il contribuente...
 
Lunedì 16/06
Con Risoluzione n. 42/E del 12 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, alla luce delle novità...
 
Lunedì 16/06
È possibile portare in deduzione dal reddito i contributi versati per il riscatto degli anni di...
 
Venerdì 13/06
Con Risoluzione n. 40/E del 9 giugno l'Agenzia delle Entrate, in vista dell'avvio delle nuove modalità...
 
Venerdì 13/06
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15224 depositata il 7 giugno 2025, ha chiarito che la detrazione...
 
Venerdì 13/06
Con la Circolare n. 99 del 10 giugno l'Inps fornisce indicazioni utili ai beneficiari del Fondo di solidarietà...
 
Venerdì 13/06
Con lo scopo di fornire agli operatori coinvolti nell’attuazione dell’ADI le informazioni...
 
altre notizie »
 

Studio di Consulenza Fiscale e del Lavoro Dott. Nicola Fedele

Studio di Consulenza Fiscale e del Lavoro dott. Nicola FEDELE

Via Castelnuovo, 7 - 71010 Serracapriola (FG)

Tel: 0882-215023 - Fax: 0882-215023

Email: studiofedelenicola@libero.it

P.IVA: 02253940718

Via Vidimari, nr. 66 - 67051 Avezzano (AQ)