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Posticipo pensione, esenzione fiscale anche per le forme esclusive AGO

Lunedì 29/09/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Risposta n. 247 del 18 settembre l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile all’incentivo per il posticipo del pensionamento, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La questione era stata sollevata da un Ente che chiedeva se l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR potesse essere applicata anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), qualora optassero per la rinuncia all’accredito contributivo della quota a proprio carico, ricevendo in busta paga l’importo corrispondente.

I chiarimenti delle Entrate
L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, seguito delle modifiche normative introdotte con l'ultima legge di bilancio, la platea dei beneficiari dell’incentivo è stata ampliata, includendo non solo i lavoratori che accedono alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata.
Pur rilevando che la norma del TUIR menzioni espressamente solo AGO e forme sostitutive, l'Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale della non imponibilità delle somme erogate in luogo dei contributi previdenziali si applica anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive, compresi i dipendenti della Gestione pubblica.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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