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Svalutazioni crediti IFRS 9: deduzione per quinti calcolata al netto delle rivalutazioni

Giovedì 25/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul regime transitorio introdotto dalla Legge di bilancio 2026 per banche e intermediari finanziari.

Con la Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela derivanti dall’applicazione del modello delle perdite attese previsto dall’IFRS 9.

Il documento chiarisce che, nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni riferite ai crediti in stage 1 e stage 2 continuano a essere dedotte in quote costanti nell’esercizio di rilevazione e nei quattro successivi. Tuttavia, la base da ripartire deve essere determinata al netto delle eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d’imposta.

Secondo l’Agenzia, il differimento quinquennale previsto dalla Legge di bilancio 2026 non si applica quindi alla svalutazione considerata in valore assoluto, ma al risultato netto emergente dal bilancio, in coerenza con le regole ordinarie previste ai fini IRES e IRAP.

Il chiarimento assume particolare rilievo operativo per banche e intermediari finanziari, evitando un ampliamento artificiale della quota differita e confermando che il deterioramento fiscalmente rilevante dei crediti deve essere misurato secondo un criterio netto.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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