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Straordinari nel settore sanitario: le misure della Legge di Bilancio nella Circolare dell’Agenzia delle EntrateGiovedì 22/05/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Circolare n. 4 del 16 maggio l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente contenute nella Legge di bilancio 2025, ed in materia di redditi da lavoro dipendente introdotte con il Decreto n. 192/2024 (c.d. Decreto delegato). In materia di redditi dal lavoro dipendente l'Agenzia, oltre ad illustrare le modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto delegato, commenta le misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di:
Relativamente ai compensi straordinari nel comparto sanitario, il comma 354 della Legge di bilancio 2025 introduce un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 delCCNL Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). A riguardo l'Agenzia chiarisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Inoltre, la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende e dagli enti del SSN, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile. L’imposta sostitutiva , viene chiarito nella circolare, viene applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato previsto dall’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del Tuir. La norma, dunque, si applica ai compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (fatto salvo il principio di cassa allargato), indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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